Appalti: sbagliata l'applicazione della norma, in Sicilia decine di gare a rischio. Il caso del Civico di Palermo

In Sicilia ci sono decine di gare d’appalto che rischiano di saltare o di incepparsi in un lungo contenzioso amministrativo a causa di un’errata applicazione delle norme in materia. Il caso meno noto e più clamoroso è quello che riguarda una gara dell’Arnas Civico di Cristina di Palermo: la procedura aperta per la fornitura e gestione di un sistema informativo ospedaliero integrato e dei servizi di installazione, migrazione dati, formazione, manutenzione, assistenza tecnica e applicativa. Valore della gara: 5,211 milioni oltre Iva.

Una gara che va avanti dal giugno del 2013, mese in cui è stato pubblicato il bando e che rischia di non arrivare alla fine: al vertice dell’Arnas, in qualità di commissario, c’era Carmelo Pullara. La procedura infatti, secondo autorevoli interpretazioni, sarebbe viziata dalla scelta operata con il bando di applicare in Sicilia l’articolo 84 del decreto legislativo 163/2006, norma che (insieme a poche altre) non è stata recepita dalla Regione siciliana con l’articolo 1 della legge regionale 12 del 2011. Un criterio che mette in forse questa gara d’appalto e che in ogni caso, ammesso che si arrivi al termine, la espone a ricorsi successivi da parte di quelle aziende non vincitrici. Una situazione che, sostengono gli addetti ai lavori, riguarda tante altre gare d’appalto della Regione che hanno applicato quell’articolo del decreto legislativo 163/2006 e che è ben nota ai responsabili delle gare d’appalto e in particolare all’Urega ma soprattutto ai vertici dell’Arnas Civico e in particolare al direttore generale Giovanni Migliore che sta provando in tutti i modi a portare a termine la gara.
L’articolo 86 del decreto legislativo 163/2006 prevede che il seggio di gara si occupi solo delle sedute pubbliche mentre alla commissione tecnica spetti il compito di valutare le offerte tecniche in seduta riservata. La legge regionale invece prevede che le gare si debbano svolgere utilizzando una commissione composta da esperti tratti dall’albo regionale e sorteggiati dall’Urega (albo e sorteggio sono considerati un elemento virtuoso della procedura degli appalti in Sicilia perché evita che vi siano commistioni tra i commissari delle gare e tra gli stessi e la stazione appaltante). Albo che, secondo indiscrezioni non confermate, non è visto di buon occhio negli ambienti regionali.
Una circolare dell’assessorato regionale alle Infrastrutture e mobilità del luglio 2012 ha chiarito, semmai ce ne fosse bisogno, quali sono gli obblighi nel caso di gare che utilizzino il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: c’è «l’obbligo – si legge nella circolare – di fare ricorso all’albo di cui al comma 8 dell’articolo 8 della legge regionale 12/2001 per l’individuazione dei commissari diversi dal presidente».