Liberi consorzi di comuni e Città metropolitane: va avanti il ddl 642, ecco cosa prevede

Le attuali province regionali diventino liberi consorzi comunali, con la stessa estensione territoriale e svolgendo le stesse funzioni già di competenza delle province. E’ quanto prevede il ddl 642, scelto tra i 18 disegni di legge in Commissione Affari Istituzionali dell’Ars. Il testo, composto da 12 articoli, stabilisce i percorsi per la formazione dei liberi consorzi e l’istituzione delle Città metropolitane in Sicilia. In particolare, i liberi consorzi saranno formati dai comuni delle rispettive province, salva la possibilità di aderire entro sei mesi ad un altro libero consorzio. I comuni di Palermo, Catania e Messina non faranno parte dei liberi consorzi, ma diventeranno Città metropolitane, alle quali potranno aderire i comuni contigui staccandosi dal libero consorzio di appartenenza. Ecco nel dettaglio cosa prevede il ddl.

Liberi consorzi comunali

Saranno quelli di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa Siracusa e Trapani. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali, ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane che già spettano alle corrispondenti province regionali e si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali.

Adesione ad un altro libero consorzio
I comuni appartenenti ad un libero consorzio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono aderire ad altro libero consorzio che deve avere continuità territoriale con il comune interessato. I comuni che vorranno aderire potranno farlo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Organi dei liberi consorzi comunali
Sono tre: l’assemblea, il Presidente e la giunta. L’assemblea è composta dai sindaci dei comuni del libero consorzio. E’ un organo d’indirizzo politico amministrativo ed esercita le funzioni che erano attribuite al consiglio provinciale. Il presidente Viene eletto dall’assemblea tra i propri componenti con un sistema di voto ponderato. A tal fine ciascun sindaco dispone di un voto il cui valore è determinato sulla base della popolazione del relativo comune, assegnando il valore 1 ai comuni con popolazione fino a tremila abitanti ed assegnando agli altri comuni valori più elevati nella misura di una unità ulteriore per ogni frazione di popolazione, eccedente la soglia di tremila, pari a mille abitanti. Le frazioni di popolazione pari o superiori a cinquecento abitanti valgono un’unità. Il Presidente rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede la Giunta ed esercita le funzioni attribuite al presidente della provincia regionale. La giunta è composta dal Presidente del libero consorzio e da otto sindaci eletti dall’assemblea tra i propri componenti, con il sistema del voto ponderato. La Giunta è un organo esecutivo del libero consorzio ed esercita le funzioni  attribuite alla giunta provinciale.

Istituzione delle città metropolitane
I comuni di Palermo, Catania e Messina assumono la denominazione di Città metropolitane. Il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei rispettivi comuni.  Il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale assumono rispettivamente la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.

Adesione a una città metropolitana
I comuni che hanno continuità territoriale con le Città metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dal libero consorzio comunale di appartenenza per aderire ad una Città metropolitana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Funzioni dei liberi consorzi e delle Città metropolitane
Le funzioni di competenza dei liberi consorzi comunali nonché le relative risorse finanziarie, materiali e umane verranno stabilite da una legge regionale, da approvarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Norme per l’insediamento degli organi dei liberi consorzi
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, i commissari straordinari delle province regionali in carica convocano l’assemblea dei sindaci per l’elezione del Presidente e della Giunta dei liberi consorzi, che si svolge in una data stabilita con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, compresa tra il 14 ed il 28 febbraio 2014. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale dell’Assessorato. Inoltre, i commissari straordinari delle province regionali in carica alla data di entrata in vigore della legge sono prorogati fino all’insediamento degli organi dei liberi consorzi e non oltre il 10 marzo 2014.