Liberi Consorzi in Sicilia, questa settimana l'approvazione della legge all'Ars

Liberi Consorzi in Sicilia, è la settimana dell’approvazione della legge all’Ars. Forse ci siamo. Anche perchè non si può rimandare oltre. Questa settimana, entro il 31 Luglio, l’Ars deve approvare la famosa legge sui liberi consorzi in Sicilia, cioè le ex province. E’ stata la legge più annunciata e travagliata del governo Crocetta. L’abolizione delle provincie ha comportato gravi problemi di amministrazione e di gestione del territorio, basti pensare che solo in provincia di Trapani i commissari che si sono avvicendati sono stati sette. Tanti assessori hanno provato a seguire l’iter della legge, non riuscendola a portare a casa, l’ultimo in ordine di tempo è Giovanni Pistorio, la cui nomina, un mese fa, ha provocato la fuoriuscita di Nino Caleca dalla giunta Crocetta per il tradimento della composizione tecnica e non politica della squadra di Giunta (Pistorio era segretario regionale dell’Udc fino a pochi giorni fa). Pistorio è fiducioso sulla possibilità che entro il 31 luglio l’Ars approvi il disegno di legge sui Liberi consorzi di comuni e Città metropolitane. A Pistorio è stata affidata in corsa la responsabilità di portare a termine la riforma delle province, dopo le dimissioni del suo predecessore, Ettore Leotta.

Nel nuovo testo di riforma le Città metropolitane coincidono con l’area vasta delle Province di Palermo, Catania e Messina. Il ddl è composto da 55 articoli. I nuovi enti, ognuno con un proprio statuto, avranno funzioni di coordinamento come prevede la riforma Delrio ma anche compiti di gestione, in questo caso in continuità con le vecchie Province, e potranno acquisire ulteriori funzioni dalla Regione. Presidenti dei Liberi consorzi e sindaci metropolitani saranno espressone di elezioni di secondo livello, cui parteciperanno sindaci e consiglieri comunali, ma non potrà votare chi ha riportato una condanna anche non definitiva.

Candidabili a presidente del Libero consorzio e a sindaco metropolitano sono i sindaci in carica dei comuni che fanno parte delle aree, tranne i condannati; l’elezione è a maggioranza assoluta, previsto il ballottaggio. L’Assemblea nel caso dei consorzi e la Conferenza nel caso delle città metropolitane, composta dai sindaci dei comuni, eleggerà la giunta, di cui non potranno fare parte coniugi, parenti e affini entro il secondo grado di presidente e sindaco; il numero dei componenti delle giunte varia a secondo della popolazione residente dei comuni consorziati. Gli organismi dei nove enti dureranno in carica 5 anni, i componenti non percepiranno alcun emolumento. Le spese relative alle trasferte dei componenti dei Liberi consorzi comunali e delle città metropolitane sono a carico dell’ente di area vasta di appartenenza; sono rimborsabili solo le spese effettivamente sostenute e documentate riguardanti il vitto, alloggio e l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Aboliti i difensori civici, ogni area vasta avrà un ‘nucleo di valutazione territoriale’.

Per quanto riguarda le funzioni, i Liberi consorzi avranno il coordinamento, la pianificazione, la programmazione e il controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico. Le città metropolitane, oltre alle stesse funzioni dei Liberi consorzi, si occuperanno anche della digitalizzazione, mentre come funzioni proprie sono previste la pianificazione territoriale generale ed urbanistica, delle reti infrastrutturali; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali, già di competenza comunale; organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse generale; mobilità e viabilità del territorio metropolitano; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nell’area metropolitana, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione dell’area; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione; pianificazione, organizzazione, gestione e supporto – nei limiti della programmazione regionale – in materia di formazione, ivi compresa la vigilanza, il monitoraggio e controllo sulle istituzioni formative accreditate; motorizzazione civile. Sono altresì attribuite tutte le funzioni delle Province regionali, individuate dalla legislazione vigente al momento dell’entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2013 n.7, ad eccezione di quelle che sono riservate alla Regione.