Mediazione tributaria: in Sicilia oltre 3mila domande in 20 giorni

In meno di venti giorni in Sicilia sono state presentate 3.229 istanze di mediazione da parte dei contribuenti all’Agenzia delle entrate regionale. Il numero maggiore di richieste è stato inoltrato a Catania con 854 istanze, seguita da Messina con 601, Siracusa 497, a Palermo sono state presentate 414 istanze, a Ragusa 342, ad Agrigento 245, a Trapani 116, a Caltanissetta 103 e a Enna. In Italia il contenzioso tributario coinvolge circa 190 mila controversie l’anno. La mediazione tributaria è stata introdotta per tentare di alleggerire l’elevato arretrato giudiziario giacente presso le Commissioni tributarie. La nuovo forma di risoluzione delle controversie col fisco è stata introdotta lo scorso 1° aprile e offre a chi ha una causa che non supera i 20mila euro di valore la possibilità di chiuderla in modo agevolato. La mediazione consiste in una "valutazione" dell'Agenzia delle Entrate precedente a quello del giudice tributario. Prima del ricorso alle Commissioni tributarie il contribuente deve proporre un reclamo dettagliato all’Agenzia che può contenere una richiesta di mediazione e una richiesta di sospensione dell’atto impugnato. Un elemento che innesca delle perplessità riguarda il ruolo dell'Agenzia che è contestualmente parte e mediatore nella controversia tributaria. È utile ricordare che se la mediazione non raggiungesse un esito positivo, scatterebbe automaticamente il ricorso al giudice senza ulteriori aggravi per il contribuente. In Sicilia lo scorso 20 ottobre è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Entrate regionale e gli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili della regione. La Direzione regionale della Sicilia e le Direzioni provinciali si impegnano ad assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione, esaminando in modo accurato tutte le istanze che verranno presentate. Gli Ordini dei dottori commercialisti svilupperanno delle iniziative divulgative per informare i propri iscritti, evidenziando il carattere preventivo e obbligatorio dell’istituto. Per rendere efficace tale collaborazione, il protocollo d’intesa prevede la creazione, presso ogni ufficio, di un osservatorio per monitorare l’andamento della mediazione tributaria e la costituzione di un nucleo misto di funzionari dell’Agenzia e rappresentanti degli Ordini, che avrà il compito di  risolvere, attraverso incontri periodici, eventuali criticità.

 I termini per la mediazione sono precisi, in particolare: -entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento (o altro atto impugnabile) il contribuente deve presentare un reclamo, con l'eventuale domanda di mediazione, alla Direzione provinciale o regionale che lo ha emesso; – entro 90 giorni successivi l’ufficio interpellato, attraverso gruppi di lavoro differenti da quelli che hanno emanato l’accertamento, prende in esame il caso e decide se accogliere il reclamo del contribuente o accettare la mediazione (o anche formulare d’ufficio una proposta di mediazione se questa non è presente); –  se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa (o l'ufficio respinge il reclamo), il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la procedure del contenzioso ordinario; – se invece la mediazione si conclude positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni sono ridotte al 40%; –  entro 20 giorni dalla sottoscrizione va effettuato il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (massimo 8 rate trimestrali).