Ristrutturazioni, mobili, scuole, spese sanitarie : tutte le novità delle detrazioni nel 730

 L’Agenzia delle entrate scioglie i dubbi  sulle detrazioni al modello 730.  Conferme e novità nelle risposte ai quesiti dei Caf  con una particolare attenzione al bonus per le ristrutturazioni, una delle detrazioni più gettonate negli ultimi tempi. Buone notizie, poi, per chi segue le scuole di specializzazione tecnica dopo le superiori: le spese di iscrizione a questi corsi sono detraibili come le spese universitarie. Più margini anche per la detrazione di spese sanitarie.

Ristrutturazioni e bonus mobili.  Sì alla detrazione del 50% anche se il soggetto che richiede il bonifico bancario è diverso dal contribuente che richiede la detrazione, a patto che nel bonifico stesso sia riportato il codice di quest’ultimo soggetto. Grazie a questo chiarimento  diventa possibile, ad esempio, per il marito effettuare un bonifico da un conto corrente cointestato con la moglie indicando solo lei come beneficiaria della detrazione, o viceversa, senza, quindi, dover necessariamente dividere la detrazione a metà. Ovviamente chi intende avere l’agevolazione dovrà anche avere le fatture singolarmente intestate.
Se la prima è una buona notizia, sono invece di segno negativo le risposte date ad altri due quesiti in materia. La prima questione riguarda il passaggio della detrazione per ristrutturazione agli eredi. L’Agenzia ha chiarito che per mantenere il diritto all’agevolazione non bisogna in nessun caso cedere in locazione o in comodato l’appartamento ereditato, anche se non si tratta di prima casa, poiché in questo caso il diritto alla detrazione si perde. Si riacquista però la possibilità dell’agevolazione se si torna ad utilizzare l’immobile. Invece non passa in ogni caso agli eredi il bonus mobili perché ha un presupposto diverso rispetto alla detrazione per ristrutturazione e nessuna trasmissibilità.

Istruzione tecnica superiore con rette detraibili.  Rientrano tra le spese fiscalmente agevolabili anche quelle di iscrizione agli  Istituti Tecnici Superiori, ai quali si accede dopo il diploma. Questi corsi, infatti, anche se non rientrano nel segmento dell’istruzione universitaria,  si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e quella universitaria e per questo motivo la spesa è detraibile. L’agevolazione è riconosciuta sull’intero importo delle spese per le rette di frequenza, e sulle tasse regionali. Gli iscritti a questi corsi, invece, non possono beneficiare della detrazione sui canoni di locazione prevista per gli studenti fuori sede, in quanto questa, per legge,  è riconosciuta solo agli iscritti a corsi di laurea veri e propri.

Spese sanitarie con detraibilità ad ampio raggio. Sempre ampio il capitolo dei quesiti in ambito sanitario. Tra le novità di quest’anno la possibilità di detrarre le spese per la crioconservazione degli ovociti, a patto che venga nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell’apposito registro nazionale istituito presso l’Istituto superiore di sanità. La fattura del centro, inoltre, deve riportare la descrizione del trattamento. Non è necessario, invece, che questo sia finalizzato ad un impianto in tempi brevi. L’Agenzia, poi, apre alla detrazione dei contributi versati alle Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche. L’agevolazione è ammessa a patto che le somme corrisposte siano  direttamente legate al trasporto del disabile, e che per questo l’associazione rilasci una regolare fattura. Via libera alla alla detrazione, tra le spese sanitarie, anche per i massaggi effettuati da soggetti che non hanno la qualifica di fisioterapista ma il diploma triennale rilasciato entro il 17 marzo 1999, ossia prima della riforma che ha istituito, appunto, il diploma di laurea in fisioterapia. In entrambi i casi  i massaggi sono detraibili anche senza prescrizione medica. Tutte le fatture sanitarie però, tiene a precisare l’Agenzia, debbono sempre specificare che il tipo di intervento prestato è, appunto, di tipo strettamente sanitario e non medico. Nel caso in cui la descrizione della prestazione non soddisfi questo  requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo la sua integrazione.

Ex coniuge e familiari a carico. Sono tutte deducibili le spese in favore dell’ex coniuge anche se il giudice ha previsto, al posto del vero e proprio assegno di mantenimento, l’obbligo di pagamento di un contributo per l’affitto e le spese condominiali. L’Agenzia ritiene infatti che gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, abbiano i requisiti previsti  per essere considerati alla stregua dell’assegno di mantenimento. Se la casa in questione è a disposizione di moglie e figli la somma deducibile è pari alla metà dell’importo. Sempre a proposito di famiglia, infine, l’Agenzia riconosce la possibilità per chi guadagna di più di avere la detrazione per altri familiari anche se ci sono altri soggetti che ne avrebbero teoricamente diritto. Il caso affrontato riguarda un  figlio che vive in casa con i genitori, al quale l’Agenzia riconosce il diritto di avere le detrazioni per altri familiari a carico per il padre e il fratello che non lavorano, anche se la madre ha un reddito, ma il livello è tale che non ha tasse da pagare. In questo modo la detrazione che spetterebbe alla madre per coniuge e figlio, non va persa.