Sicilia, l'assessore revoca la circolare sulla sanatoria edilizia

L’assessore regionale al Territorio e Ambiente Mariarita Sgarlata, con nota prot. 2894 del 26 giugno 2014 indirizzata a tutti i Comuni della Sicilia, ha ufficialmente revocato la Circolare 2/2014 (GURS n. 7 Parte I del 14/02/2014). La Circolare 2 discendeva dal parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA SS.RR. n. 291/2010) con il semplice scopo di rendere edotte al riguardo le Amministrazioni comunali, titolari dell’esame e delle determinazioni sulle istanze di sanatoria. “Il caos che si è generato in tema di condono edilizio e abusivismo intorno a questo parere e alla Circolare 2/2014 andava risolto” interviene l’Assessore Sgarlata.

“I criteri interpretativi del CGA e la circolare da essa discendente hanno, invece, ingenerato l’opinione diffusa, anche attraverso gli organi di stampa, che la Regione Sicilia avesse deciso di riaprire, ex post, i termini per la presentazione di nuove richieste di sanatoria o che la circolare avesse apportato innovazioni giuridiche riguardo la sanabilità degli abusi nelle aree con vincoli di inedificabilità non assoluta. Dopo un attento esame con l’Ufficio di Gabinetto e il Dipartimento di Urbanistica, di comune accordo con il Presidente Crocetta abbiamo deciso di revocare la Circolare 2, attraverso la quale si era innescata la convinzione che vi fosse, da parte dell’Assessorato al Territorio e Ambiente, una sorta di prescrizione ai Comuni di attenersi ai criteri interpretativi del parere del CGA. Ferma restando l’interpretazione giurisprudenziale resa dal CGA, espressa in sede consultiva per il ricorso straordinario di un singolo privato al Presidente della Regione Siciliana, e considerando che la Circolare 2 non comportava alcuna novità nel quadro giuridico e giurisprudenziale sull’argomento” – conclude la Sgarlata – “i Comuni potranno esaminare le istanze di condono edilizio ai sensi del D.L. 269/2003, nella piena autonoma determinazione sulle singole fattispecie trattate”.
Soddisfatto anche l’on. Giampiero Trizzino, Presidente della IV Commissione dell’Ars ‘Ambiente e Territorio’: “L’avere revocato la circolare nr. 2 dell’assessore Lo Bello è stato un atto fondamentale a difesa del territorio siciliano. La Circolare di fatto allargava l’ultimo condono edilizio agli immobili ricadenti in aree sulle quali insistono vincoli di protezione, tra i quali quelli paesaggistici ed idrogeologici. Per bloccare gli effetti dell’atto, qualche mese fa, ho depositato un disegno di legge che riprerimetrava gli effetti della sanatoria in senso restrittivo; oggi, con la revoca, il testo non è più necessario. Un plauso va al neo assessore Sgarlata che ha compreso il senso della nostra battaglia ambientale ed ha accolto la nostra richiesta di revoca”.
Soddisfatti i rappresentanti del movimento 5 Stelle che avevano sollevato il problema. “La revoca – afferma il presidente della IV Commissione all’Ars, il deputato Cinquestelle Giampiero Trizzino – segna un atto fondamentale a difesa del territorio siciliano. La circolare di fatto estendeva l’ultimo condono edilizio del 2003 agli immobili ricadenti in aree sulle quali insistono vincoli di protezione, tra i quali, quelli paesaggistici ed idrogeologici. Si trattava di un atto abnorme sia sotto il profilo giuridico che ambientale, perché si poneva in modo diametralmente opposto a consolidata giurisprudenza e perché allargava pericolosamente la maglia della sanatoria”. “Per bloccare l’atto, – aggiunge Trizzino – qualche mese fa, avevo depositato un disegno di legge che riperimetrava gli effetti del condono in senso restrittivo. Oggi, con la revoca, il testo non è più necessario. Un plauso va al neo assessore Sgarlata che ha compreso il senso della nostra battaglia ambientale ed ha accolto la nostra richiesta di revoca”.
Soddisfazione esprime Roberto Di Maria, docente di Diritto costituzionale dell’Università Kore di Enna, che ha curato l’approfondimento giuridico. “Sui contenuti del parere del CGA, s’è ritenuto di evidenziare all’Amministrazione regionale come l’interpretazione ivi sostenuta apparisse non soltanto incoerente con un indirizzo politico di salvaguardia del patrimonio ambientale ma, vieppiù, giuridicamente opinabile. In ordine a quest’ultimo profilo, pare indiscutibile che, il Legislatore regionale, con norma del 2004, abbia recepito la disciplina statale inerente al condono edilizio secondo i termini indicati nel D.L. 269/2003 e non già, come invece sostenuto nel parere del CGA, ritenendo ultra-attiva la normativa del 1985. Inoltre, il rinvio alla specialità siciliana in materia di “urbanistica”, quale presupposto del menzionato parere del CGA, appare incompatibile con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, rispetto alla determinazione dei livelli minimi di garanzia ai quali, anche il Legislatore siciliano deve ritenersi vincolato”.