Università: da Tar ok a specializzazione a chi ancora corsista. Annullato bando e Regolamento accesso

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Il Tar Lazio, con sentenza del 23 novembre 2020, ha accolto i ricorsi proposti dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, name founder di Bonetti e Delia, e consentito ai corsisti di Medicina generale di partecipare al prossimo concorso per l’accesso alle specializzazioni mediche annullando l’intero Regolamento e il bando in questa parte.

Si tratta della prima vittoria di merito riguardante i medici appena ammessi a Medicina generale e quelli frequentanti il II e III anno dei corsi di Medicina generale. La decisione del Tar supera quella cautelare del Consiglio di Stato di qualche settimana addietro che aveva invece escluso dalla partecipazione al concorso tali medici evidenziando che tale scelta “non può giustificarsi neanche nell’ottica dell’ampliamento più esteso possibile della platea di coloro “che aspirano a specializzarsi per la prima volta” (vedi l’ordinanza Cons. Stato sopracitata) e ciò per la semplice ragione che in tale platea da ampliare rientrano, in realtà, anche gli odierni ricorrenti che non sono ancora iscritti in alcun corso di SSM, frequentando un percorso ontologicamente diverso, per contenuti e prospettive professionali, quale è il corso di “formazione specifica” (che non è, appunto, un corso di specializzazione)“.

Secondo il Tar per “interruzione” del corso deve intendersi la sospensione della frequenza con conseguente obbligo di recupero delle giornate di formazione perse per poter partecipare alle prove della procedura concorsuale per l’accesso alle Scuole di specializzazione, senza che ciò necessariamente comporti, per l’interessato, l’onere di dover rinunciare preventivamente al corso di formazione in Medicina Generale, soltanto per poter partecipare al concorso e prima di avere la certezza in ordine all’accesso ai corsi di specializzazione universitaria di suo interesse, per effetto dell’eventuale superamento della prova concorsuale e dell’utile collocazione in graduatoria”.

Quella “sopra trascritta appare al Collegio essere l’interpretazione più razionale, oltre che maggiormente aderente al testo della legge, in quanto la diversa esegesi fornita dal Ministero resistente nella stesura dell’art. 4 del bando impugnato, nell’imporre al medico che intenda concorrere per una delle scuole di specializzazione bandite la preventiva rinuncia al corso di formazione in Medicina Generale, determina uno sproporzionato ed illogico sacrificio delle aspirazioni del candidato, costretto ad abbandonare un corso a cui si è legittimamente iscritto all’esito di una procedura selettiva, soltanto per poter partecipare al concorso di specializzazione, con perdita irreversibile di uno o più anni di formazione e contemporanea assunzione del rischio, insito nell’alea concorsuale, di non ottenere poi alcuna posizione utile ai fini dell’accesso ad una delle scuole”.

Il Tar ha poi fatto propri gli argomenti spesi in ricorso circa l’oggettiva diversità dei due corsi evidenziando che “i due corsi in oggetto sono oggettivamente eterogenei – atteso che quella di Medicina Generale non è una specializzazione ma un corso di formazione specifica e che le due realtà si pongono su diversi livelli di progressione nella formazione di più alto livello – al contrario di quanto stabilito dal bando (art. 4) e dal Regolamento (D.M. 10 agosto 2017, n. 130, art. 2), ad avviso del Collegio, non è né legittimo né logico pretendere la preventiva rinuncia da parte del medico iscritto al corso di formazione specifica e costringere lo stesso ad una scelta irreversibile che agisce, inevitabilmente, quale coazione psicologica a desistere dall’intraprendere la strada della specializzazione”. “Sempre nella prospettiva di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione“, continua il Tar, “il Collegio sottolinea che il diritto allo studio ex art. 34 Cost. comprende anche la libertà di mutare il campo dell’esercizio professionale, di conseguenza il forte condizionamento della scelta del settore formativo-professionale che le disposizioni impugnate (regolamentare e del bando SSM) arrecano nei confronti degli iscritti a Medicina Generale, va a ledere un valore costituzionale, dovendosi anche considerare che sono notoriamente assai limitate, per un medico laureato ed abilitato, le possibilità d’inserirsi (come dipendente o come libero professionista) in un qualsiasi ambito professionale, senza avere conseguito il titolo di specializzazione“.

Anche al T.A.R., infine, come sostenuto dagli Avvocati Delia e Bonetti, è apparsa come “un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti che siano già iscritti alle scuole di specializzazione medica ai quali non è imposta dal bando alcuna rinuncia preventiva al corso che stanno frequentando, ma una ben più limitata “penalizzazione” – non tale, comunque, da condizionare l’accesso stesso al concorso – afferente alla valutazione dei punteggi“, ferma restando la possibilità di tale categoria di soggetti di partecipare liberamente al concorso, senza alcun onere di abbandonare preventivamente la scuola di SSM frequentata.