Certificati antimafia, adesso la competenza è delle Prefetture. Si allungano i tempi per le imprese

Per effetto dell’entrata in vigore del Dlgs n. 218/2012, recante disposizioni integrative e correttive del Codice Antimafia, e come precisato dalla nota dell’8 febbraio 2013 del Ministero dell’Interno, a decorrere dal 13 febbraio 2013 gli unici soggetti competenti al rilascio dei certificati antimafia sono le Prefetture.
Precedentemente anche la Camere di Commercio erano competenti al rilascio del certificato del registro delle imprese integrato con la dicitura antimafia, per legge parificato all’informativa prefettizia. Con un vantaggio: un notevole risparmio di tempo. Difatti le Camere di Commercio riuscivano a rilasciare i certificati in questione in tempi brevissimi, solitamente entro due giorni o se possibile anche il giorno stesso della richiesta, a fronte del termine (peraltro non perentorio) di 45 giorni assegnato alle Prefetture.
Oggi invece le imprese si trovano a dover fare i conti con i tempi dilatati delle Prefetture, pur necessitando di un certificato in tempi rapidi per poter partecipare ad un appalto bandito da un ente pubblico (solitamente Comuni) o da un gestore di servizi pubblici. Di conseguenza, si allungano anche i termini per la stipula dei contratti e il rilascio di autorizzazioni.
Oltre a ciò si consideri che le Prefetture rilasciano le certificazioni antimafia in base a quegli stessi dati del Ced nazionale cui attingevano le Camere di Commercio, e che confrontando i siti delle vari Uffici territoriali del Governo la normativa in questione viene applicata in maniera non omogenea sul territorio nazionale. Alcune Prefetture infatti richiedono, in allegato alla domanda di rilascio, copia della visura camerale relativa all’impresa o in alternativa una dichiarazione sostitutiva compilata dal legale rappresentante dell’impresa con i dati contenuti nella visura.
Unica nota positiva è il fatto che si tratta di una situazione destinata a non protrarsi troppo nel tempo: il cambio di competenze voluto dal legislatore rappresenta in ogni caso un passaggio intermedio in attesa del funzionamento della banca dati nazionale antimafia che sarà gestita direttamente dal Ministero e che sarà tenuta al rilascio immediato del certificato stesso.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale della circolare del Ministero dell’Interno dell’8 febbraio 2013.