E’ del 13 Marzo la circolare applicativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che va a normare l’accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, e le Regioni concernente l’abilitazione degli operatori che usano macchine agricole, nell’ambito delle nuove disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. (art. 73, comma 5 del D.Lgvo 81/08 che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il suo riconoscimento e la formazione per coloro che utilizzino tali attrezzature).
La notizia aveva creato un allarmismo generalizzato tra gli imprenditori agricoli, innescando fatti ingannevoli di corsi non necessari e speculazione, con aggravio di costi per gli agricoltori .
La circolare non prevede l’obbligo di nessun patentino per i titolari di azienda collaboratori e dipendenti che abbiano maturato una esperienza di almeno 2 anni e dichiarino di avere le competenze necessarie all’utilizzo dei mezzi agricoli.
Ai fini della documentazione dell’esperienza delle attrezzature di lavoro degli operatori agricoli bisogna considerare le seguenti situazioni:
1) Nel caso di lavoratori autonomo (coltivatore diretto e IAP) o di lavoratore utilizzatore basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per documentare l’esperienza nell’uso della macchina agricola, attestando la disponibilità in azienda della stessa e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale.
2) In caso di lavoratore subordinato può documentare l’esperienza nell’uso delle macchine agricole attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestando i periodi di tempo in cui ha svolto l’attività alle dipendenze di imprese agricole indipendentemente dell’inquadratura contrattuale per almeno 2 anni. )
I lavoratori incaricati dell’uso di trattori agricoli, che non hanno maturato l’esperienza biennale e che non sono in possesso di crediti formativi, devono frequentare un corso base al fine del rilascio dell’abilitazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (12 marzo 2015. Sulla base dei punti precedenti, quindi, nessuna abilitazione ne alcun corso di formazione sono previsti con scadenza al 12 marzo 2013.
Rimane comunque l’obbligo di formazione e aggiornamento da effettuarsi entro il 12 Marzo 2017, per coloro che pur non potendo autocertificare l’esperienza pregressa utilizzano occasionalmente e saltuariamente le macchine agricole.
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