Press "Enter" to skip to content

Covid, Sicilia zona arancione fino al 15 febbraio. Ecco cosa prevede l’ordinanza di Musumeci

Covid, la Sicilia sarà zona arancione almeno fino al 15 febbraio. Poi si vedrà. Ecco quanto si legge nell’ordinanza del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci: “La presente Ordinanza, con efficacia dall’1 febbraio 2021 fino al 15 febbraio 2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni”.

Covid Sicilia: misure per la scuola

In Sicilia fino al 7 febbraio 2021 le attività scolastiche secondarie di secondo grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, nonché dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134, garantendo comunque il collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale integrata. Dall’8 febbraio 2021 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lettera “s” del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.

Covid Sicilia: obbligo di registrazione per chi viene da altre regioni

I soggetti che, per le ragioni consentite, fanno ingresso nel territorio della Regione sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma ww.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata.
Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro.
Sono equiparati allo status di pendolari di cui al comma che precede:

  • gli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;
  • gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;
  • gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
  • in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell’Ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni.
  1. La piattaforma consente di dare atto, nel form di registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia. Qualora la persona che fa rientro nell’Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si procede nel modo seguente:
    a) al momento dell’arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso, invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;
    b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Asp territorialmente competente;
    c) nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero all’Asp di pertinenza.

MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI

I Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta supportano le Asp nella gestione dei pazienti Covid-19 effettuando i tamponi antigenici rapidi o altri test a specifiche categorie. Inoltre dispongono il periodo di inizio e fine isolamento sia per i soggetti positivi al Covid-19 sia per i contatti stretti di casi confermati.


Di seguito si riportano alcune delle misure della “zona arancione” previste dalla normativa nazionale:

SPOSTAMENTI

È consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti solo spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È possibile visitare amici e parenti all’interno dello stesso Comune, una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, e per un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione che si raggiunge. È possibile portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

RISTORAZIONE E ATTIVITÀ COMMERCIALI

Come previsto dalla normativa nazionale, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie, etc.) resta il divieto di consumare cibi e bevande all’interno e nelle vicinanze. L’asporto sarà consentito dalle 5.00 alle 18.00 senza restrizioni, mentre dalle 18.00 alle 22.00 sarà vietato alle attività che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o commercio al dettaglio di bevande. La consegna a domicilio resta consentita senza limiti di orario. Come da normativa nazionale, non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

One Comment

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.